Sisma centro Italia: garanzia MCC veloce e gratuita sui mutui per le imprese, anche agricole.

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G. U. n. 244 del 18 ottobre 2016, sono entrate in vigore misure a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 a valere sull’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi.

Con decorrenza da ottobre 2016 e per la durata di 3 anni dall’entrata in vigore del citato Decreto Legge (ossia fino ad ottobre 2019), in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici:
a) a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi;
b) per un importo massimo garantito per singola impresa di € 2,5 milioni;
secondo percentuali di copertura definite come segue:
– per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
– per gli interventi di controgaranzia, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

Le predette misure sono riservate alle imprese ubicate nei Comuni di cui all’art. 1 del decreto del 17 ottobre 2016, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici

Si specifica che, tra i soggetti beneficiari finali, sono comprese le imprese esercenti l’attività agricola (Sezione A della Classificazione ATECO 2007), anche per operazioni di Garanzia Diretta e operazioni di Controgaranzia presentate da soggetti richiedenti diversi dai Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

 

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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205) (GU n.244 del 18-10-2016 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).

Capo II
Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

Art. 19

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite ((dagli eventi sismici del 2016))

1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita’ locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici ((di cui all’articolo 1)), l’intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ concesso, a titolo gratuito e con priorita’ sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e’ pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e’ pari al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.