Quadro Temporaneo Aiuti di Stato prorogato al 30 giugno 2022.

 
Il 18 novembre 2021 la Commissione europea ha deciso di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 2022 il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021).
 
La Commissione ha deciso di incrementare nuovamente i massimali previsti per alcune misure di sostegno. Più particolarmente, i massimali degli aiuti di importo limitato sono stati innalzatati da 225.000 a 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, da 270.000 a 345.000 euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, e da 1,8 a 2,3 milioni di euro per le imprese di tutti gli altri settori.
 
Al fine di accelerare ulteriormente la ripresa, la Commissione ha inoltre deciso di introdurre due nuove misure per creare, per un ulteriore periodo limitato, incentivi diretti per investimenti privati e misure di sostegno alla solvibilità orientati al futuro;
  • misure di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi. Gli Stati membri possono predisporre incentivi per gli investimenti realizzati dalle imprese e utilizzare questo strumento per accelerare la transizione verde e digitale. La misura include elementi di salvaguardia per evitare distorsioni indebite della concorrenza, ad esempio il fatto che le misure debbano interessare un ampio gruppo di beneficiari e che l’importo dell’aiuto debba essere limitato. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022; e
  •  misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start up e le piccole imprese a media capitalizzazione. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari privati, introducendo incentivi a investire in questi tipi di società e offrendo loro un accesso più agevole al finanziamento del capitale, che spesso hanno difficoltà ad attirare individualmente. Ciòè particolarmente importante alla luce dei crescenti livelli di indebitamento raggiunti dalle imprese durante la crisi. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.
Inoltre, tra le altre modifiche, la Commissione ha:
  1. prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del quadro di temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette;
  2. adeguato gli importi massimi di taluni tipi di aiuto in maniera proporzionale rispetto alla proroga della durata;
  3. fornito chiarimenti sul ricorso alle norme eccezionali in materia di flessibilità degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione;
  4. prorogato per altri tre mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) l’elenco modificato dei paesi con rischi non assicurabili sul mercato, nel contesto dell’assicurazione dei crediti all’esportazione a breve termine (STEC).

 

Cronistoria del Quadro Temporaneo di aiuti (Temporary Framework).

La Commissione UE con nota del 28 gennaio 2021 aveva reso nota la proroga fino al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per consentire agli Stati membri di assicurare a tutte le imprese liquidità sufficiente per la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di COVID-19

La commissione UE ha inoltre deciso di aumentare l’intensità degli aiuti elevando i massimali stabiliti nel quadro temporaneo e consentito la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino al 31 dicembre 2022.

Il 19 marzo 2020 la Commissione Ue aveva adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 ”Final Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”, un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il Temporary Framework è stato integrato il 3 aprile, ulteriormente modificato ed esteso l’8 maggio e poi ancora il 13 ottobre (che aveva prorogato la scadenza al 30 giugno 2021).

Alla luce del protrarsi e dell’evoluzione della pandemia di COVID-19, la modifica del 28 gennaio 2021 proroga, fino al 31 dicembre 2021.

Oltre a prorogare fino alla fine dell’anno la validità delle misure, la Commissione UE modifica il quadro temporaneo elevando i massimali per gli aiuti di importo limitato per impresa (tenendo conto della disponibilità degli aiuti “de minimis”) nel seguente modo:

Limiti massimi contributo Temporary Framework

Tipologia impresa

Massimale contributo 

fino al 31 dicembre 2021

Massimale contributo 

fino al 27 gennaio 2021

Impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli

225 000 euro

100 000 euro

Impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura

270 000 euro

120 000 euro

Imprese di tutti gli altri settori

1.800.000 euro

800 000 euro

Tali aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25 000 euro per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, purchè vengano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”.

Rafforzato il sostegno alle imprese con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019. Per tali imprese lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza erano 3 milioni di euro).

Agli Stati membri inoltre verrà riconosciuta la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022 (ora 30 giugno 2023), gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro (garanzie, prestiti o anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, nel rispetto delle condizioni del quadro temporaneo. La conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato.