Novità dal Fondo di Garanzia per l’accesso al credito di imprese e professionisti

Il Decreto interministeriale 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, disciplina le condizioni e i termini per l’estensione del nuovo modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo di Garanzia e stabilisce l’articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria.

La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia del Fondo, non superiore a euro 2.500.000,00.

La garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari, con le seguenti modalità:
a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;
b) controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti.

La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.

Ricordiamo a tal proposito che la controgaranzia (de Consorzi Fidi) è obbligatoria in alcune regioni:

  • Toscana: per qualsiasi importo;
  • Abruzzo: per importi fino ad Euro 100.000;
  • Marche: per importi fino ad Euro 150.000.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente normativa del Fondo per l’accesso alla garanzia, il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:

a) riferite a nuove imprese;
b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013;
c) di microcredito;
d) di importo non superiore a euro 25.000 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
e) a rischio tripartito.

Al fine di assicurare un congruo periodo di sperimentazione del nuovo modello di valutazione sulle operazioni ex Nuova Sabatini, le disposizioni in esso contenute diverranno operative solo a decorrere dalla data di pubblicazione del successivo decreto ministeriale con il quale saranno approvate le nuove “condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo”, necessarie a definire il quadro normativo di dettaglio per la completa attuazione del decreto 6 marzo 2017.

Per espressa previsione del decreto 6 marzo 2017, il predetto decreto di approvazione delle nuove “condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo” non potrà essere emanato prima del 31 dicembre 2017.

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