Gli interventi della Legge di bilancio 2023 per le aree Sisma Centro Italia.

La legge di bilancio 2023 approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2022 prevede una serie di proroghe e rifinanziamenti e/o agevolazioni per enti locali e imprese ubicati nelle aree sisma centro Italia colpite dai terremoti 2016-17:

In particolare sono previste:

  • la proroga al 31 dicembre 2023 delle esenzioni fiscali e previdenziali previste dalla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia per imprese e professionisti. La disposizione, inserita dalla Camera dei deputati, proroga per il 2023 le esenzioni di carattere fiscale previste dall’articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca istituita dal medesimo decreto nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri, indicati in 60 milioni per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. Si dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell’utilizzare con appositi bandi le risorse in esame, possa prevedere clausole di esclusione per le imprese già beneficiare delle predette agevolazioni e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno ancora, in tutto o in parte, fruito dell’agevolazione concessa nei bandi precedenti.
  • la proroga al 31 dicembre 2023 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. Inoltre, è prevista la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 2–bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti in esame, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio dell’opzione tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, ai predetti oneri nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l’anno 2023;
  • per l’anno 2023, non sono dovuti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, il fondo di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è incrementato, per l’anno 2023, di 4 milioni di euro;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza, incrementando il fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e la proroga della gestione straordinaria, autorizzando la spesa di 71.800.000 euro per l’anno 2023;
  • il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023;
  • per le spese di personale della Struttura del Commissario straordinario di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l’anno 2023;
  • per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2023;
  • al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023;
  • al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2047, di 400 milioni di euro per l’anno 2048 e di 500 milioni di euro per l’anno 2049;
  • il differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
  • per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzato l’utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016;
  • la proroga fino all’anno di imposta 2022 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia e la proroga al 2023 dell’esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Inoltre una modifica, inserita dalla Camera dei deputati, interviene sull’esenzione – concessa dall’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.L. 189/2016, alle persone fisiche residenti o domiciliate e alle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione – dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2022, prorogando tale termine di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2023;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2023, delle esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle ‘zone rosse’, istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017 e la proroga, fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia.
  • la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017;
  • l’esclusione, anche per l’anno 2023, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2023, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali;
  • l’autorizzazione del Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 alla nomina di otto esperti fino al 31.12.2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d’anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione per singolo incarico conferito.
  • la stabilizzazione del personale non dirigenziale dei comuni del sisma 2016 fino al 31 dicembre 2023 nell’ambito delle economie disponibili sul fondo di cui al comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020;
  • autorizzazione di una spesa complessiva di 400 milioni per il periodo 2023-2027, di cui 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l’anno 2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia);
  • autorizzazione di una spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria e demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle tratte da finanziare e delle modalità di erogazione e revoca delle risorse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare.