Contributi per Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) Regione Marche

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Bando di finanziamento di Comunità energetiche per la produzione/consumo di energia da fonti rinnovabili che prevedano anche sistemi di smart grid e l’applicazione di tecnologie innovative e/o comunque ad alta efficienza

PR FESR Marche 2021–2027 — Priorità 2, Obiettivo Specifico 2.2, Azione 2.2.1, Intervento 2.2.1.2 · Pubblicazione 16 luglio 2026

1. Quadro di sintesi

Ente concedente Regione Marche — Dipartimento Infrastrutture e territorio, Direzione Ambiente e risorse idriche, Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere
Dotazione finanziaria € 3.800.000,00
Beneficiari Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) già costituite alla data di presentazione della domanda
Forma dell’agevolazione Contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento ammissibile
Contributo massimo € 300.000,00 (massimale «de minimis»)
Investimento minimo Costo complessivo superiore a € 200.000,00 al netto dell’IVA
Apertura domande 30 settembre 2026
Chiusura domande 29 gennaio 2027, ovvero fino ad esaurimento delle risorse
Procedura Valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione («just in time»)
Strumento obbligatorio Simulatore RECON di ENEA per il calcolo degli indicatori energetici

2. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

Beneficiari finali del contributo sono esclusivamente le Comunità Energetiche Rinnovabili costituite in conformità alla normativa vigente: Direttiva (UE) 2018/2001, D.Lgs. n. 199/2021 (con particolare riferimento agli artt. 31 e 32), D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, L.R. Marche n. 10/2021, nonché Delibera ARERA 15/2024/R/EEL, Allegato A.

2.1 Requisiti territoriali e organizzativi

  • Sede operativa (unità locale) nel territorio della Regione Marche e costituzione perfezionata al momento della presentazione della domanda; anche i membri o soci devono avere residenza o sede operativa nel territorio regionale.
  • Localizzazione degli impianti/UP da fonti energetiche rinnovabili nel territorio regionale.
  • Adozione del modello descritto nella D.G.R. n. 178/2023, in attuazione della L.R. n. 10/2021, con predisposizione del bilancio energetico annuale e di un programma triennale di interventi finalizzato all’incremento dell’autoconsumo e alla riduzione dei consumi.
  • In caso di costituzione su iniziativa di uno o più enti locali, adozione del protocollo d’intesa redatto sullo schema-tipo approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 10/2021.
  • Promozione di progetti a vantaggio dei membri finalizzati all’incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili mediante tecnologie innovative, tra cui le smart grid.
  • Garanzia di una quota minima di energia destinata all’autoconsumo pari al 60% (art. 5, comma 3, L.R. n. 10/2021).
  • Iscrizione al Registro delle Imprese e/o al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. competente e/o al RUNTS o altro registro coerente con la forma giuridica adottata.

2.2 Ulteriori condizioni

La CER deve trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato, antimafia, salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), tutela dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) e con le condizioni risultanti dai C.C.N.L. applicabili. È inoltre richiesta la disponibilità delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e manutenzione, ai sensi dell’art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

Costituiscono motivi di esclusione, ove applicabili in base alla forma giuridica, le fattispecie previste dal Codice degli incentivi (D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184): cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 del Codice antimafia; sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001; condanne definitive dei legali rappresentanti o amministratori; irregolarità contributive ostative al rilascio del DURC; delocalizzazione o cessazione di attività; inadempimento dell’obbligo assicurativo contro le calamità di cui all’art. 1, comma 101, della L. n. 213/2023, ove la CER sia costituita in forma di impresa.

3. Interventi ammissibili e requisiti degli impianti

Sono finanziabili la realizzazione e il potenziamento dei seguenti impianti, purché inseriti all’interno di configurazioni della CER richiedente:

  • impianti fotovoltaici e agrivoltaici;
  • impianti minieolici;
  • impianti mini-idroelettrici;
  • impianti di sfruttamento dell’energia marina da moto ondoso.

Ciascun impianto deve rispettare i requisiti riepilogati nel prospetto che segue.

Ubicazione Territorio della Regione Marche, nell’area sottesa alla medesima cabina primaria cui fa riferimento la configurazione della CER
Potenza Non superiore a 1 MW per singolo impianto
Componenti Di nuova costruzione per il fotovoltaico; per le altre fonti sono ammessi componenti rigenerati secondo le Procedure Operative applicabili
Titolarità Impianto nella disponibilità della CER (proprietà, locazione, diritto di superficie o altro titolo idoneo) e sotto il suo controllo
Configurazione Inserimento obbligatorio nella configurazione della CER che presenta la domanda

4. Spese ammissibili e massimali di costo

  • Investimenti materiali: fornitura, installazione e posa in opera dei componenti necessari alla realizzazione dell’impianto FER, inclusi inverter, sistemi di accumulo, strutture di montaggio (anche pensiline) e componentistica elettrica.
  • Opere edili e impiantistiche strettamente connesse, comprese le strutture di sostegno, le reti elettriche di connessione (smart grid incluse) e i quadri elettrici di protezione e comando; è ammessa la riqualificazione della copertura ove necessaria (rimozione dell’amianto e coibentazione). Il costo della smart grid non può eccedere il 30% del costo complessivo dell’investimento ammesso.
  • Sistemi e apparecchiature per il monitoraggio, il telecontrollo e la telegestione in fase di esercizio, nonché per la fornitura di servizi ancillari e di flessibilità.
  • Spese tecniche nel limite del 10% e spese di costituzione della CER nel limite del 10% del costo dei lavori e delle forniture.

L’IVA non è ammissibile, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa applicabile. Tutte le spese devono essere imputate e sostenute dalla CER beneficiaria e le fatture devono essere intestate alla medesima.

4.1 Massimali di costo per unità di potenza

Classe di potenza dell’impianto Costo massimo ammissibile
Fino a 20 kW 1.500 €/kW
Oltre 20 kW e fino a 200 kW 1.200 €/kW
Oltre 200 kW e fino a 600 kW 1.100 €/kW
Oltre 600 kW e fino a 1.000 kW 1.050 €/kW

I limiti si intendono al netto dell’IVA e si applicano esclusivamente ai costi dei componenti dell’impianto. Non si applicano ai sistemi di accumulo, alle pensiline, alle strutture di supporto e alle opere edili accessorie, ammesse integralmente a contributo.

4.2 Decorrenza dell’ammissibilità della spesa

  • Spese tecniche e di costituzione della CER: ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • Spese di realizzazione degli impianti FER della configurazione: ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ai sensi dell’art. 63, paragrafo 6, del Reg. (UE) 2021/1060 i progetti non devono risultare materialmente completati o integralmente attuati prima della presentazione della domanda. Ai fini dell’ammissibilità rileva la data di pagamento della fattura.

5. Regime di aiuto e cumulabilità

L’agevolazione è concessa nel regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831, con massimale di € 300.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. Qualora il plafond risulti già parzialmente utilizzato al momento della concessione, il contributo è ridotto d’ufficio entro il limite disponibile.

Il contributo non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche di fonte comunitaria, statale o regionale, ad eccezione della tariffa incentivante di cui al D.M. n. 414/2023 e successive modificazioni, nel rispetto delle intensità massime di aiuto e della disciplina «de minimis». Si segnala che, in base al decreto nazionale vigente, la tariffa incentivante è cumulabile con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa medesima in funzione della natura del membro.

6. Criteri di ammissibilità e di valutazione

6.1 Criteri di ammissibilità specifici

  • Proprietà o completa disponibilità dell’area o superficie di installazione dell’impianto FER da parte della CER. In fase di domanda è sufficiente l’impegno del proprietario a garantire la disponibilità; il perfezionamento del requisito è richiesto in fase di avvio del progetto.
  • Presenza di sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia, funzionali all’ottimizzazione delle configurazioni e idonei alla fornitura di servizi ancillari di rete e di flessibilità.
  • Autoconsumo di energia rinnovabile non inferiore al 60% dell’energia rinnovabile prodotta, verificato mediante l’indice di autoconsumo totale (Iac,T) ricavato dal simulatore RECON di ENEA, quale rapporto tra autoconsumo fisico e diffuso annuale della configurazione e produzione annuale degli impianti.

Sono altresì richiesti il rispetto del principio DNSH, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del divieto di doppio finanziamento e della coerenza con gli obiettivi specifici del Programma (OS 2.2 e OS 2.12).

6.2 Criteri di valutazione e soglie di punteggio

Criteri di qualità — peso 40% Grado di cantierabilità e realizzabilità del progetto; livello di integrazione (premialità per installazioni a tetto, riqualificazione delle coperture in amianto e coibentazione, servizi ancillari ex art. 31, comma 2, lett. f, D.Lgs. n. 199/2021); tecnologie innovative e ad elevata efficienza (premialità per pannelli con efficienza superiore al 21%)
Criteri di efficacia — peso 60% Rapporto tra potenziale di produzione elettrica annua da FER e investimento ammissibile (kWh/anno per euro, superiore a 1); numero di membri della CER (premialità oltre 20 membri, presenza di persone vulnerabili ex L. n. 104/1992 e a basso reddito con ISEE inferiore a € 15.000,00, presenza di imprese ed enti pubblici); prestazione in termini di riduzione dei consumi da fonte fossile e incremento della quota rinnovabile, con premialità per elevati indici di autoconsumo diffuso, autosufficienza energetica e presenza di sistemi di accumulo
Soglia di ammissione Punteggio totale non inferiore a 20/40 punti, di cui almeno 8/16 sui criteri di qualità e 12/24 sui criteri di efficacia