La vicenda dell’inclusione del settore agricolo: la L. 171/2025 ha esteso la ZES Unica a Marche e Umbria per il credito d’imposta generale (art. 16), ma nei testi attuativi relativi al credito specifico per l’agricoltura (art. 16-bis) permanevano riferimenti che parevano limitare la misura al solo Mezzogiorno e Abruzzo.
BREAKING NEWS – 8 aprile 2026: L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i modelli di comunicazione preventiva per il credito d’imposta ZES Agricoltura 2026, includendo ufficialmente le regioni Marche e Umbria. La questione, sollevata da associazioni di categoria, è stata risolta in via amministrativa senza necessità di ulteriori interventi normativi. Le imprese agricole, della pesca e dell’itticoltura marchigiane e umbre possono ora accedere al credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
AMBITO TERRITORIALE ZES
La ZES Unica comprende le zone assistite delle seguenti regioni:
- Deroga art. 107(3)(a) TFUE Deroga art. 107(3)(c) TFUE
- Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
- Abruzzo, Marche, Umbria
Nota: Abruzzo, Marche e Umbria sono ammesse esclusivamente per le aree mappate nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Non tutto il territorio regionale è agevolabile. È indispensabile verificare, comune per comune, l’inclusione nella mappa.
SOGGETTI BENEFICIARI
| Requisito | Dettaglio |
| Settori ammessi | Produzione primaria di prodotti agricoli; settore forestale; pesca e acquacoltura (per queste ultime: solo micro, piccole e medie imprese) |
| Forma giuridica | Tutte le forme giuridiche, indipendentemente dal regime contabile adottato |
| Localizzazione | Strutture produttive ubicate nelle zone assistite della ZES Unica (ciò che conta è la localizzazione della struttura produttiva, non la sede legale) |
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Dimensione impresa |
MPMI e grandi imprese per la produzione primaria agricola e forestale; solo MPMI per pesca e acquacoltura (Racc. 2003/361/CE: piccola < 50 dip. e fatt. ≤ 10M€; media < 250 dip. e fatt. ≤ 50M€) |
| Esclusioni soggettive | Imprese in liquidazione, scioglimento o in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, Reg. (UE) 651/2014 |
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
| Elemento | Descrizione |
| Beni strumentali nuovi | Macchinari, impianti, attrezzature destinati a strutture produttive nella ZES Unica, anche tramite leasing finanziario |
| Immobili e terreni | Acquisto, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali e terreni (valore max 50% dell’investimento complessivo) |
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Pesca e acquacoltura |
Ammessi anche investimenti in attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca, riducono l’impatto sull’ecosistema marino o proteggono le catture da specie protette |
| Soglia minima | 50.000 € (a differenza della ZES “ordinaria” art. 16, dove la soglia è 200.000 €) |
| Periodo investimento 2026 | Dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 |
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Vincolo di permanenza |
L’impresa deve mantenere l’attività nella ZES per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento, pena decadenza. Se i beni non entrano in funzione entro il 2° esercizio successivo all’acquisizione, il credito viene rideterminato. |
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è commisurato al costo degli investimenti e varia in funzione della tipologia di impresa e di investimento.
Aliquote base per il settore agricolo (produzione primaria e forestale):
| Tipologia | Aliquota base |
| Investimenti standard (MPMI) | 65% dei costi ammissibili |
| Investimenti con obiettivi ambientali/climatici | Fino all’80% dei costi ammissibili |
| Investimenti di giovani agricoltori | Fino all’80% dei costi ammissibili |
Percentuali di fruizione effettiva (dati 2025, aggiornati da L. 199/2025):
| Dimensione impresa | % effettiva 2025 |
| Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) | 58,7839% |
| Grandi imprese | 58,6102% |
Attenzione: per il 2026 la percentuale effettiva sarà determinata dall’AdE dopo la chiusura delle domande (30 maggio 2026), in base al rapporto tra risorse disponibili e richieste pervenute. Nel 2025, per Marche e Umbria la percentuale è stata del 100% (nessuna riduzione).
SCADENZE E ADEMPIMENTI 2026
| Adempimento | Periodo | Note |
| Comunicazione preventiva |
31 marzo – 30 maggio 2026 |
Indicare spese sostenute dal 01/01/2026 e quelle previste fino al 15/11/2026 |
| Termine investimenti | 15 novembre 2026 | I beni devono essere acquisiti/ultimati entro questa data |
| Comunicazione integrativa | 20 novembre – 2 dicembre 2026 | Attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti. A pena di decadenza. |
| Recupero comunicazioni scartate (preventiva) | Entro il 4 giugno 2026 | Per comunicazioni trasmesse dal 26 al 30 maggio e scartate dal sistema |
| Recupero comunicazioni scartate (integrativa) | Entro il 7 dicembre 2026 | Per comunicazioni trasmesse dal 28/11 al 02/12 e scartate |
| Determinazione % effettiva | Entro 10 gg dalla chiusura sportello | L’AdE comunica l’eventuale riparto e la percentuale fruibile |
CUMULABILITÀ
Sì, cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dai Capi II e III del decreto attuativo.
Sì, cumulabile con altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato (es. contributi PNRR, incentivi regionali), nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
Attenzione alla cumulabilità con Transizione 5.0: la Legge di Bilancio 2026 mantiene il divieto di cumulo con il credito d’imposta Transizione 5.0 qualora l’impresa intenda beneficiare della maggiorazione del 14,6189%.
DOTAZIONE FINANZIARIA ZES UNICA (COMPLESSIVA)
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 2.300 milioni € | 1.000 milioni € | 750 milioni € |
Il 2026 è l’anno con il budget più consistente. Si consiglia di concentrare la pianificazione degli investimenti in questo esercizio.