ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

(art. 41-46 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50)

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2017 – Suppl. Ordinario n. 20)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017

TITOLO III
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Art. 41 
 
 
(Fondo  da  ripartire  per   l'accelerazione   delle   attivita'   di
             ricostruzione a seguito di eventi sismici) 
 
  1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e  4
e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di  1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
  2.  Al  fine  di  permettere  l'accelerazione  delle  attivita'  di
ricostruzione a seguito degli eventi sismici  del  2016  e  2017  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione  di  491,5
milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e'
disposto con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione  ovvero  del
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45. Con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede  all'eventuale   rimodulazione   delle   risorse   destinate
annualmente alle finalita' di  cui  al  comma  3,  nell'ambito  dello
stanziamento  complessivo   annuale,   in   relazione   all'effettivo
andamento delle spese. 
  3. Le risorse del Fondo sono destinate a: 
  a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
  1) per il finanziamento delle  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici  scolastici  di  cui  dall'articolo  20  bis,  comma  4   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente  realizzazione
di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 
  2) per il finanziamento delle  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici pubblici strategici e per  la  conseguente  realizzazione  di
progetti di ripristino e adeguamento antisismico; 
  3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione  privata,
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.
229: 
  b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,  ai  sensi
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519  del
28.04.2006 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche
e per la formazione e l'aggiornamento degli  elenchi  delle  medesime
zone», Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio  2006,
diversi da quelli di cui alla lettera a): 
  1) per il finanziamento delle  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,
diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di
adeguamento,  il  Dipartimento  di  cui  all'articolo  18   bis   del
decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  provvede   alle   relative
attivita',   previa   intesa   con   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca  per   il   coordinamento   degli
interventi di cui al  presente  comma  con  quelli  gia'  previsti  a
legislazione vigente; 
  2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici  privati  delle
zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18  bis
del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  provvede  alle  relative
attivita'. 
  c) incentivare piani  sperimentali  per  la  difesa  sismica  degli
edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota
per un importo fino  a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Il
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7  aprile  2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'. 
  4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50  milioni  di
euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2018 e 2019, puo' essere destinata  con  le  medesime  modalita',  su
richiesta   delle   amministrazioni   interessate,   all'acquisto   e
manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni  di  concorso  al
soccorso alla popolazione civile. 

Art. 42 
 
 
(Fondo  per  la  ricostruzione  delle   aree   terremotate   di   cui
      all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016) 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di  63  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e  2019  anche
per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla  prosecuzione
delle attivita'  di  assistenza  alla  popolazione  a  seguito  della
cessazione dello stato di emergenza, 
  2.  Per  consentire  l'avvio   di   interventi   urgenti   per   la
ricostruzione pubblica e privata  nelle  aree  colpite  dagli  eventi
sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del  2016,  e'
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. 
  3. Le risorse di cui al comma 2,  confluiscono  nella  contabilita'
speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del  decreto-legge  n.  189
del  2016,  e  sono   oggetto   di   separata   contabilizzazione   e
rendicontazione. 

Art. 43 
 
 
   (Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi) 
 
  1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del "30 novembre  2017"
sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2017". 
  b) al comma 10, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per
i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11,  comma  3  del
decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il termine del 30 novembre  2017  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017". 
  c) al comma 12, le parole: "dicembre 2017"  sono  sostituite  dalle
seguenti "febbraio 2018"; 
  d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: "12-bis. Al  fine  di
assicurare nell'anno 2017 i tributi non  versati  per  effetto  delle
sospensioni citate al comma 11, il Commissario per  la  ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4,  comma  3,
un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17  milioni  di  euro
per l'anno 2017. 
  12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio
2018 le somme anticipate di cui al  comma  12-bis,  non  versate  dai
comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo  periodo  del
presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema  del
versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997,  n.  241.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni  interessati  possono
in ogni caso procedere  nell'anno  2017  al  versamento  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui
al  comma  12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del  versamento
effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del  31
dicembre 2017.". 
  2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,  n.45,  le
parole "al 30 novembre 2017" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fino
alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229". 
  3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole: "dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni  e
di interessi" sono aggiunte le seguenti: "e, per i  soggetti  diversi
da quelli indicati dall'articolo 11, comma  3,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti  diversi  da
quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere  dal
16 febbraio 2018." 
  4. All'articolo 11, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n.45, le parole "nei termini previsti"  sono  sostituite
dalle  seguenti  "entro  il  16  dicembre  2017"  e  dopo  le  parole
"pagamento  dei  tributi"  sono  aggiunte  le  seguenti  "oggetto  di
sospensione". 
  5.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,   ad
eccezione di quelle derivanti dalla  proroga  della  sospensione  dei
tributi  locali,  pari  a  101  milioni  di  euro   nell'anno   2018,
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
 
                               Art. 44 
  
                         (Proroga incentivi) 
 
  All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2015,  n.
45, le parole: "fino al  31  dicembre  2018"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2019". 

                              Art. 45 
 
 
                (Compensazione perdita gettito TARI) 
 
  All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito con modificazioni dalla legge 15  dicembre  2016,  n.
229, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare
ai comuni di cui all'articolo 1, continuita'  nello  smaltimento  dei
rifiuti  solidi  urbani,  il  Commissario  per  la  ricostruzione  e'
autorizzato a concedere, con propri  provvedimenti,  a  valere  sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4,  comma  3,
un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16  milioni  di  euro
con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di  30  milioni
di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai  maggiori
costi affrontati  o  alle  minori  entrate  registrate  a  titolo  di
TARI-tributo di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 o di  TARI-corrispettivo  di  cui  allo  stesso
articolo 1, commi 667 e 668.". 


Art. 46 
 
 
              (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia) 
 
  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche  e
dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si  sono  susseguiti  a
far data dal 24  agosto  2016,  di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita  la  zona  franca
urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Le imprese che  hanno  la  sede  principale  o  l'unita'  locale
all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al
25  per  cento  della  media  relativa  ai  tre  periodi  di  imposta
precedenti a  quello  in  cui  si  e'  verificato  l'evento,  possono
beneficiare, in relazione ai redditi e  al  valore  della  produzione
netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati  Comuni,
delle seguenti agevolazioni: 
  a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante  dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona  franca  di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di  imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo  svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive  del
valore   della   produzione   netta   derivante   dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta; 
  c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al  comma  1,  posseduti  e  utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica; 
  d)  esonero  dal  versamento   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di  lavoro,  sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero  di  cui  alla  presente
lettera spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari  di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana. 
  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle  imprese
che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca  entro
il 31 dicembre 2017. 
  4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il  periodo
di imposta in corso alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e per quello successivo. 
  5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui
all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese  che  hanno  la
sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di  cui  al  predetto
allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017  al
31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per  cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. 
  6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e'  autorizzata
la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di  167,7  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per  l'anno  2019,
che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese beneficiarie. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11  luglio  2013,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.